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Alex
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DIPLOMACY
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO

DENOMINAZIONE


Articolo 1 – È’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA DIPLOMACY


SEDE

Articolo 2 – L’Associazione ha sede a SERRUNGARINA (Pu), Frazione Tavernelle, Via Flaminia n. 192.


SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – L’Associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione in tutti gli ambiti sociali, accademici e produttivi, della cultura e della pratica del gioco da tavolo, nelle sue diverse versioni, chiamato Diplomacy inventato da Allan B. Calhamer.
A tal fine l’Associazione potrà fra l’altro: favorire e promuovere tutte le attività volte alla diffusione dei giochi di società; istituire ed assegnare borse di studio allo scopo di svolgere i compiti dell’Associazione; curare ed organizzare manifestazioni, incontri, tornei, per favorire una adeguata valorizzazione dei giochi di società; distribuire periodicamente un bollettino di informazione sull’attività svolta dalla stessa Associazione; promuovere la pubblicazione dei risultati del lavoro di indagine, ricerca e promozione; recupero, riscoperta e valorizzazione dei giochi del passato, presente e futuro fino alla realizzazione di "una raccolta o museo dei giochi", formazione di un'eventuale "biblioteca di libri sui giochi, sulle regole dei giochi, sulle realizzazioni e costruzioni dei giochi”, fare formazione o partecipare alla formazione di ludotecari; gestire le entrate derivanti dalla propria attività. Saranno ammesse tutte le attività collegate alla diffusione dei Giochi di Società. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4 – Il patrimonio potrà essere costituito: dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; dalle entrate derivanti dal pagamento delle quote associative; da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati; da eventuali convenzioni e contratti stipulati con soggetti pubblici e privati; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione.
Articolo 5 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2008.


SOCI

Articolo 6 – L’Associazione è formata da soci fondatori, soci onorari, soci ordinari e soci sostenitori. Sono considerati soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. Sono soci ordinari, onorari e sostenitori coloro che vengono ammessi a far parte dell’Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio onorario viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che si sono particolarmente distinti in campo ludico o che hanno dato un significativo contributo, economico , partecipativo o altro, al sostenimento dell’associazione.
Articolo 7 – Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda. Possono partecipare all’Associazione anche persone giuridiche pubbliche e private, italiane o straniere. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione delibera a maggioranza dei presenti in ordine all’ammissione o meno dei nuovi associati.
Articolo 8 – La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione. Il socio che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare. In mancanza di tale comunicazione sarà considerato socio anche per l’anno successivo e sarà tenuto al versamento della quota associativa. L’esclusione è pronunciata quando il comportamento dell’associato sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all’Associazione. Sull’esclusione dell’associato delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti ed ha decorrenza immediata. Il Consiglio Direttivo può sospendere, con la conseguente perdita dei diritti di partecipare alle attività associative, i soci che rechino pregiudizio, morale o materiale, all’Associazione.
Articolo 9 – Ogni associato è tenuto a versare la quota associativa annua nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell’Associazione entro trenta giorni dalla domanda di iscrizione e, successivamente, entro il mese di dicembre di ogni anno. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annua. La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre quattro mesi dall’invito di pagamento rivolto all’associato moroso dà luogo alla perdita della qualità di associato. Sulla esclusione dell’associato moroso delibera il Consiglio Direttivo. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 10 – L’assemblea generale dei soci è ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche da apportare all’atto costitutivo e allo statuto nonché sullo scioglimento dell’Associazione.
Articolo 11 – L’Assemblea è convocata a mezzo lettera raccomandata, affissione in bacheca, email almeno quattro giorni prima della data fissata per l’assemblea, contenente l’ordine del giorno nonché la data, l’orario ed il luogo della seconda convocazione che potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione. L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei soci. Le assemblee possono essere tenute anche tramite mail purchè siano presenti le maggioranze previste per la validità della stessa.
Articolo 12 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa annua. I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta conservata negli atti dell’Associazione. Ogni socio potrà esercitare al massimo una delega.
Articolo 13 – Ogni socio ha diritto ad un voto.
Articolo 14 – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea provvede a nominare il proprio Presidente. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.
Articolo 15 – In prima convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle delibere riguardanti la responsabilità di uno o più componenti il consiglio direttivo, i soggetti coinvolto non hanno voto.
Articolo 16 – In prima convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.






CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da cinque a tredici, secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento della relativa nomina. Al Consiglio Direttivo compete l’amministrazione dell’Associazione e sono attribuiti i più ampi poteri di gestione e amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto riservato all’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta dei libri contabili, dell’esecuzione delle delibere assembleari, della formalizzazione degli atti amministrativi e risponde del proprio operato all’Assemblea Generale dei Soci. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea generale dei soci. Ogni elettore ha a disposizione fino ad un massimo di 13 preferenze da esprimere con voto segreto. Lo spoglio delle schede è pubblico ed avviene a cura degli scrutatori durante l’assemblea generale dei soci convocata per la nomina del Consiglio Direttivo.
I membri del consiglio direttivo vengono nominati per 5 anni e sono rieleggibili.
Articolo 18 – Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario ed eventuali altre cariche che ritenesse opportune. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
Articolo 19 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso scritto o mail di posta elettronica con ricevuta di ritorno inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 20 – Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio l’assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
Articolo 21 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza alcuna limitazione. Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’assemblea e compila, se del caso, il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione.
Articolo 22 – La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, può esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione.
Articolo 23 – Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.


SCIOGLIMENTO

Articolo 24 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei soci. L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


NORMA DI RINVIO – REGOLAMENTO

Articolo 25 – Il normale funzionamento, e quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto, verrà demandato ad un eventuale regolamento che sarà redatto, approvato ed emendato dal Consiglio Direttivo.

Fossombrone, 8 novembre 2008.



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Alex Lebedev
Il segreto della politica? Fare un buon trattato con la Russia. - Otto von Bismarck
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